Libro TERZO›Titolo I›Capo I
Art. 448
Principi
In vigore dal 24 lug 2024
1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dal Direttore nazionale degli armamenti, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonché dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Ai fini della interoperabilità delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unità a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocità, dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
3. I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-448