Libro TERZO›Titolo I›Capo I
Art. 447
Definizioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini del presente titolo si intende:
a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unità autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli;
b) per autorità logistica centrale: il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza armata, nonché per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;
c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile;
d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilità speciale e per la resa della relativa contabilità, da un ente il quale inserisce tale contabilità nel proprio rendiconto;
e) per reparto: l'unità organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;
f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che può configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo costituiti;
g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze e alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi già esistenti, anche per esigenze di più organismi;
h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico;
i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi già esistenti, per il supporto delle unità operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unità e dei contingenti stessi;
l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorchè priva di autonomia amministrativa, svolge attività in materia di benessere del personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;
m) per comandante: il comandante di una unità organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;
n) per direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potestà autorizzatorie anche nei confronti delle unità operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unità o dal contingente, prive di una propria direzione o centro di intendenza, nonché di organismi o complesso di organismi. La carica di direttore è ricoperta nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato; nell'Arma dei carabinieri da ufficiali del comparto amministrativo;
o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:
1) materiali in duplice uso, quando il materiale non è specificatamente militare;
2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero a Forze di polizia e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, al riguardo abilitati; la custodia deve risultare da prova scritta;
p) per autonomia amministrativa ai fini amministrativi e contabili: la potestà di spesa attribuita a un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.
2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al comma 1:
a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;
b) quelli di cui alle lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa;
c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di autonoma capacità negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;
d) quelli di cui alla lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-447