Titolo VI
Art. 442
Contenuto formale delle autorizzazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali.
2. Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.
3. Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-442