Titolo VI

Art. 442

Contenuto formale delle autorizzazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali. 2. Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono. 3. Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-442

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo