Titolo VI

Art. 441

Autorità competenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei comuni indicati nel comma 7 dell' del codice, le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al medesimo articolo sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell' del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo. 2. Il parere dell'autorità militare, previsto dall' del codice, è richiesto al competente comandante militare territoriale di regione. 3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attività progettate. 4. L'inizio delle opere o attività è subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell' del codice. 5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all' della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonché in ogni caso in cui le opere o le attività siano deliberate da parte di autorità ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui all', comma 2 del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-441

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