Titolo VI
Art. 436
Procedimento per l'indennizzo
In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda di indennizzo è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
2. Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258,00 si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-436