Art. 436 · Procedimento per l'indennizzo
Titolo VI

Art. 436

979 / 1156

Procedimento per l'indennizzo

In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda di indennizzo è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa. 2. Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258,00 si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-436