Titolo VI

Art. 431

Decisione del Ministro della difesa

In vigore dal 24 lug 2024
1. Copia del verbale della riunione del Comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'. 2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non è stata raggiunta l'unanimità e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio. 3. Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonché all'autorità marittima competente nei casi di suo interesse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-431

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