Titolo VI

Art. 428

Definizioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel presente titolo l'espressione «il Comitato» si intende riferita al Comitato misto paritetico, previsto dall' del codice, della regione o provincia il cui territorio è interessato alle opere e attività militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito italiano o di carattere interforze, la Marina militare o l'Aeronautica militare, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-428

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