Titolo V
Art. 426
Prestito di materiali a terzi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati è subordinato all'autorizzazione dell'autorità logistica centrale competente.
2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamità, di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito è autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorità logistica centrale.
3. Il prestito di materiali è effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali è stato richiesto; il periodo può essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali può essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Se non sono previste dalle istruzioni, di cui all', comma 4 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorità logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:
a) le modalità e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonché le conseguenti operazioni contabili;
b) la misura del compenso, le modalità e la data del relativo pagamento, se il prestito è a titolo oneroso;
c) la forma e l'entità della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-426