Titolo V
Art. 421
Alienazioni in economia
In vigore dal 9 ott 2010
1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento può essere eseguita in economia:
a) fino all'importo di euro 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro;
b) per importi superiori a euro 50.000,00 da parte dei centri di responsabilità;
c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale per importi superiori a euro 10.000,00.
2. La procedura di alienazione è effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.
3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entità del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.
4. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
5. Nel caso di infruttuosità delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso è stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-421