Titolo V
Art. 419
Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso
In vigore dal 9 ott 2010
1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorità logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita è fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.
2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti è rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.
3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati è corredato dei seguenti documenti:
a) verbale di consegna;
b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;
c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.
4. Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento è decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-419