Titolo V
Art. 417
Dichiarazione di fuori servizio dei materiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non è disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorchè efficienti, da porre fuori servizio.
2. La proposta è inoltrata alla competente autorità logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all', comma 4, da apposito organo tecnico.
3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorità logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:
a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se l'amministrazione non dispone di mezzi e strumenti idonei;
d) permutati;
e) distrutti o smaltiti.
4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale è indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-417