Titolo V
Art. 418
Dichiarazione di fuori uso dei materiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non più idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà o usura, è proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.
2. L'autorità da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
3. Le istruzioni di cui all', comma 4, indicano l'autorità cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonché le modalità per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.
4. La commissione ha le seguenti competenze:
a) constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei a ulteriore servizio;
b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorità competente il fatto, se si ritiene che l'inidoneità derivi da incuria o da uso irregolare;
c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato , comma 4, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili;
d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di al citato , comma 4 il ricambio dei materiali;
e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, se non diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorità di cui all'. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all', comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.
6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico ed è eliminato ovvero distrutto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-418