Titolo IV
Art. 416
Visite agli stabilimenti militari di pena
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalità stabilite con il presente titolo.
2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-416