Titolo IV

Art. 416

Visite agli stabilimenti militari di pena

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalità stabilite con il presente titolo. 2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-416

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