Titolo IV

Art. 415

Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attività dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attività svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura. 2. Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari. 3. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata. 4. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-415

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