Capo III

Art. 453

Autorità competenti per la determinazione della responsabilità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato: a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00; b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00; c) l'autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00. 2. Le autorità di cui al comma 1: a) dispongono, salvo quanto previsto dall', comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico; b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell' del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore; c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.
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