Sez. II

Art. 194

Collaborazione dell'autorità marittima

In vigore dal 9 ott 2010
1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorità marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori è avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-194

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