Sez. II

Art. 193

Esercizio della sorveglianza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ciascun reggente: a) deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza dei segnalamenti affidatigli; b) riferisce tempestivamente al proprio comando zona fari, ai fini dell'intervento correttivo e della informazione del navigante, circa: 1) l'inefficienza o l'irregolare funzionamento dei segnalamenti luminosi e diurni; 2) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti; 3) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti e per la navigazione in acque ristrette; 4) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni. 2. La sorveglianza dei segnalamenti può essere affidata alle autorità marittime locali nelle seguenti circostanze: a) segnalamenti lontani dalla reggenza o comunque non facilmente raggiungibili da essa; b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo annuale del personale farista se non esiste altra possibilità nell'ambito della reggenza e con limitazioni e modalità di cui agli ; c) in caso di interruzione o sospensione del servizio da parte dei faristi secondo le priorità indicate nell'; d) in eventualità di carattere eccezionale e comunque di durata limitata nel tempo. 3. Nei casi predetti il comando zona fari può richiedere al comandante del compartimento marittimo di giurisdizione, informando l'alto comando periferico, la collaborazione della locale autorità marittima per l'accertamento giornaliero: a) del regolare accensione e spegnimento dei segnalamenti ai crepuscoli e del loro corretto funzionamento; b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti; c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia; d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessità dei segnalamenti non automatizzati. 4. In tale circostanza l'autorità marittima ha altresì il compito di informare con il mezzo più rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarità di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari. 5. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio. 6. Il reggente può esercitare la sorveglianza dei segnalamenti anche: a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento e reggenza con collegamento radio ovvero su linea telefonica; b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello Stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari. 7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilità del servizio su quel segnalamento per ciò che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-193

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