Sez. III
Art. 197
Norme tecniche
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalità d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio.
Detta normativa è applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessità adottare norme tecniche diverse purchè concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-197