Sez. II
Art. 196
Controllo da parte delle unità navali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.
2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unità navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-196