Sez. III

Art. 200

Attività ispettiva

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'attività ispettiva è quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale. 2. Essa è effettuata ai seguenti livelli: a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti; b) dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato; c) dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unità navali moto trasporto fari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-200

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