Sez. III
Art. 204
Varie su visite e ispezioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.
2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonché i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-204