Sez. IV
Art. 207
Abilitazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorità marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-207