Sez. IV

Art. 207

Abilitazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorità marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-207

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