Sez. IV

Art. 212

Materiali del servizio fari

In vigore dal 9 ott 2010
1. I materiali in uso nel servizio fari sono così classificati: a) «materiali tecnici» che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons; b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri; c) materiali delle officine; d) manufatti in muratura. 2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-212

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