Sez. IV
Art. 214
Manutenzione programmata
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicità.
2. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-214