Sez. IV
Art. 215
Officine del servizio fari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.
2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-215