Sez. IV
Art. 213
Servizio delle manutenzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione così articolato:
a) manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilità del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici più complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;
c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessità sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale è stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-213