Sez. IV
Art. 205
Unità navali di supporto logistico mobile
In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo Stato maggiore della Marina militare può assegnare agli Alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le caratteristiche della segnaletica lo richiedano, navi supporto al servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate:
a) per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti galleggianti;
b) per le manutenzioni e interventi tecnici sui segnalamenti;
c) per il trasporto dei materiali, mezzi e personale;
d) per il rifornimento e per il controllo diurno e notturno della segnaletica marittima.
2. Le unità di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonché personale civile dell'Ispettorato, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unità navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.
3. L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unità secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-205