Art. 196 · Controllo da parte delle unità navali
Sez. II

Art. 196

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Controllo da parte delle unità navali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti. 2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unità navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-196