Capo IV
Art. 457
Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennità continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale è in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, se costituiti, dai centri stipendiali di cui all', comma 1, lettera g).
2. La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle indennità a carattere continuativo sono effettuate con le modalità e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili può essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennità eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-457