Capo IV
Art. 459
Paga e indennità dei militari di truppa
In vigore dal 28 apr 2012
1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennità sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non è accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalità e le cadenze temporali di cui all'.
2. Le spese di viaggio e le indennità dovute per i trasferimenti, nonché per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.
3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennità di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.
4. Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-459