Capo V›Sez. I
Art. 463
Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale
In vigore dal 24 lug 2024
1. Ai fini della presente sezione:
a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;
b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;
c) sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-463