Capo VSez. I

Art. 465

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità. 2. In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in: a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno; b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno; c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate; d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. 3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi. 4. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unità operative, e dell'Arma dei carabinieri, nonché presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unità navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all', commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie. 5. La stessa procedura della gestione diretta è attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale. 6. La costituzione o la soppressione degli organismi è determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale, dal Direttore nazionale degli armamenti, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-465

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