Capo IV
Art. 461
Morte o scomparsa del militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'Amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, l'Amministrazione richiede all'autorità giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalità e le cautele fissate dall'autorità medesima. La somma ricavata è versata su libretti postali di risparmio ed è conteggiata a credito della successione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-461