Capo IV
Art. 458
Personale trasferito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonché i dati relativi allo stato civile e alla situazione di famiglia;
b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonché, nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento.
2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
3. Se non è possibile recuperare sugli assegni di attività spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne dà comunicazione alla direzione generale competente, affinché attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-458