Capo IV

Art. 462

Modalità di liquidazione delle indennità di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli assegni e indennità di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa. 2. Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unità navali assegnate alle Capitanerie di porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-462

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo