Capo IV
Art. 460
Valore in denaro della razione viveri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all', esentati dal partecipare alla mensa, è corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri è corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-460