Capo VSez. I

Art. 469

Contribuzioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all', sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-469

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