Capo V›Sez. I
Art. 469
Contribuzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all', sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-469