Capo V›Sez. I
Art. 474
Gestione diretta
In vigore dal 9 ott 2010
1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall', comma 4, è attuata mediante organi interni dell'Amministrazione.
2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.
3. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo.
4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-474