Capo VSez. I

Art. 473

Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi

In vigore dal 17 ott 2024
1. L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell', comma 2, del codice, è deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo è costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunità e la convenienza economica, sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice o le organizzazioni sindacali del personale civile corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'. 2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalità di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi: a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate; c) l'esecuzione delle attività affidate non può essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorità concedente; d) la concessione è revocata, in tutto o in parte, senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; e) è pronunciata la decadenza dalla concessione per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento e a garanzia dei materiali di proprietà dell'Amministrazione; g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione; h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività è oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario è tenuto a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario è obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario è tenuto a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; m) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario è responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti. 4. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-473

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