Capo VSez. I

Art. 472

Organi amministrativi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o più organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. 2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo: a) ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui all'; b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali. 3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all', è tenuto a osservare le disposizioni di cui agli e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il cassiere provvede a: a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell' del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-472

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