Sez. IV
Art. 610
Esami finali
In vigore dal 28 apr 2012
1. Gli esami finali previsti dagli , comma 1, e 771, comma 1, del codice, sono svolti secondo le modalità stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata; gli allievi non idonei, se l'inidoneità non determina l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima sessione utile.
2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito è formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-610