Sez. V
Art. 612
Esami finali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli del codice.
2. Gli esami finali sono svolti secondo le modalità stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-612