Sez. V

Art. 611

Svolgimento del corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Salvo quanto previsto dagli , comma 1, 775, comma 1, e 776, comma 1, del codice, la durata e l'articolazione del corso di formazione per allievi sergenti o vice brigadieri sono determinate dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri. 2. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le disposizioni della sezione I del presente capo, escluse quelle relative alla frequenza di corsi universitari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-611

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