Sez. IV

Art. 760

Responsabilità e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

In vigore dal 9 ott 2010
1. I sottufficiali e i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave. 2. Tale personale deve: a) conoscere i compiti inerenti la propria destinazione e gli incarichi assegnati nonché le attribuzioni e i doveri a ciascuno di essi correlati; b) conoscere la configurazione della struttura generale della nave, la denominazione e la posizione dei singoli locali e la configurazione e gli allestimenti dei locali di interesse della propria destinazione e di quelli nei quali vive ed è chiamato a operare; c) conoscere i sistemi e apparati del cui impiego ed efficienza è responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonché le disposizioni di servizio relative al corretto e più efficace uso degli stessi; d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei locali assegnati, della conservazione del materiale; deve riferire immediatamente al diretto superiore in merito a qualunque danno o perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali o presunte che hanno provocato l'evento e delle eventuali, correlate responsabilità di terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-760

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