Sez. IV

Art. 761

Responsabilità e compiti specifici dei sottufficiali

In vigore dal 28 apr 2012
1. I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave e i marinai. 2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilità previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia: a) esercitano sui propri dipendenti una sorveglianza assidua, per mantenere l'ordine e la disciplina, per guidarli e istruirli nei loro compiti; b) curano e sono responsabili dell'espletamento del compito corrispondente all'incarico loro assegnato e di tutto quanto riguarda l'impiego del personale e del materiale, sia nel servizio giornaliero sia nel reparto o, quando previsto, nel servizio cui sono assegnati; c) concorrono all'educazione e all'istruzione dei sottufficiali più giovani e dei marinai; d) reprimono le lievi mancanze e le omissioni con la sanzione del richiamo; fanno rapporto al superiore diretto o all'ufficiale del pertinente servizio giornaliero se la mancanza è commessa in tale ambito; e) curano la buona conservazione e lo stato di piena efficienza del materiale e la pulizia dei locali a loro affidati rispondendone agli ufficiali o sottufficiali dai quali dipendono; f) guidano il personale dipendente nell'impiego e nella manutenzione delle armi, dei macchinari, degli apparati e del materiale di competenza; g) riferiscono ai diretti superiori sulle necessità e gli inconvenienti del servizio al quale sono assegnati; h) possono dare di loro iniziativa quegli ordini che sono in armonia con le disposizioni e con le direttive dei superiori; provocano gli ordini che esulano dalla propria facoltà decisionale; i) hanno autorità funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorità conferita con normativa disciplinare su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale. 3. I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unità navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalità posseduta. Le modalità d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-761

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