Sez. IV
Art. 759
Responsabilità e compiti degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.
2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorità disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonché su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.
3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attività o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.
4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unità navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto».
5. Tutti gli ufficiali devono:
a) conoscere nel più breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza;
b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri;
c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualità militari, professionali, intellettuali ed etiche;
d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale;
e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature e impianti e sentirsi altresì responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature e arredi di interesse o uso generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-759