Sez. IV

Art. 759

Responsabilità e compiti degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave. 2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorità disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonché su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale. 3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attività o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato. 4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unità navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto». 5. Tutti gli ufficiali devono: a) conoscere nel più breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza; b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri; c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualità militari, professionali, intellettuali ed etiche; d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale; e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature e impianti e sentirsi altresì responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature e arredi di interesse o uso generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-759

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