Sez. IV

Art. 755

Doveri del personale imbarcato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale imbarcato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e delle relative disposizioni applicative, nonché degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati. 2. Il personale militare assegnato permanentemente all'unità navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attività propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la più efficace applicazione delle norme vigenti. 3. I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave, su cui il personale è imbarcato, è perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio sono disciolti per ordini superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-755

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