Sez. III

Art. 750

Comandanti di reparto e di distaccamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-750

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