Sez. II

Art. 745

Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei luoghi militari: a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive; c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di ordinanza; d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-745

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